In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla valutazione del miglioramento di due classi energetiche per intervento di efficientamento energetico in condominio di volume inferiore a quello dell’edificio (Agenzia delle entrate – Risposta 01 luglio 2021, n. 453). Il conseguimento, con gli interventi realizzati, del miglioramento di due classi energetiche ovvero, se ciò non risulti possibile in quanto l’edificio è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta, deve essere dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) convenzionale, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Nello specifico, il cosiddetto “APE convenzionale” ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus. Nel caso di edifici pluriunità, contrariamente a quanto previsto per l’APE tradizionale, l’attestato convenzionale è redatto per l’intero edificio e non per la singola unità immobiliare.
Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, bisogna distinguere, però, i seguenti casi:
a) incidenza residenziale > 50% riferita alla superficie catastale: si considerano nell’APE convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d’uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo.
b) incidenza residenziale < 50% riferita alla superficie catastale: le unità immobiliari da considerare nell’APE convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.
In entrambi i casi sopra riportati, le unità immobiliari sprovviste di impianti si prendono in considerazione, secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 “Linee guida per la certificazione energetica”. Nell’APE convenzionale, inoltre, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell’edificio.
Tanto premesso, nel presupposto che l’edificio nella sua interezza sia costituito da tre volumi, l’Agenzia ritiene che il condominio, con riferimento ai lavori di efficientamento che andrà ad effettuare su due volumi, dovrà valutare il rispetto del 25 per cento minimo della superficie disperdente lorda interessato dall’intervento, richiesto per usufruire del Superbonus, considerando l’edificio nella sua interezza.