Nell’ambito dei servizi offerti dai cd. Marina Resort, beneficiano dell’aliquota Iva del 10 per cento i servizi di sosta e pernottamento dei diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ivi ormeggiate e quelli strettamente accessori (servizi di pulizia, di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e l’addebito dei consumi), indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale). Sono esclusi, invece, i servizi di sola locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, le prestazioni offerte sulle barche nell’ambito dello stazionamento in porto, come il varo o l’alaggio, o sulla terraferma, come il porto a secco. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2021, n. 360). IL CASO Nel quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate la società svolge attività ricettiva all’aperto classificata come “Marina Resort” autorizzata dalla Regione di appartenenza. LA NORMATIVA Secondo la normativa (art. 32, co. 1, del D.L. n. 133 del 2014), per determinati servizi erogati dai cd. “Marina Resort” è possibile applicare l’IVA in misura agevolata, in quanto strutture ricettive riconducibili nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta, che, a loro volta, usufruiscono dell’Iva al 10%. Tuttavia, la disciplina agevolativa sin dalla sua introduzione è stata oggetto di continue modifiche, con un percorso poco lineare. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ridotta (10%) trova applicazione in relazione ai contratti stipulati dai Marina Resort per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ivi ormeggiate, indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale).
Ai fini IVA, l’evoluzione della normativa in materia, ha sollecitato alcuni dubbi sull’aliquota applicabile ai servizi erogati dai marina resort. In particolare, si chiede se l’aliquota IVA al 10 per cento, prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, sia applicabile ai seguenti servizi:
– contratti di ormeggio per tutti i diportisti indipendentemente dal tipo di barca (con possibilità di pernottamento o meno) e dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale);
– servizi sulle imbarcazioni (tipicamente alaggio, varo e altri servizi) offerti nell’ambito dello stazionamento in porto;
– contratti di stazionamento a terra oltre che a quelli di stazionamento in acqua (ormeggio). Alcuni diportisti usano alloggiare all’interno delle proprie imbarcazioni a terra e richiedere il varo solo all’occorrenza (c.d. “porto a secco”) per effettuare la navigazione da diporto.
In un primo tempo l’assimilazione è stata limitata fino al 31 dicembre 2014.
In seguito è stata riconosciuta l’assimilazione fino al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 237, della Legge n. 190 del 2014).
Infine, l’assimilazione è stata disposta a regime a decorrere dal 1° giugno 2016 (art. 1, co. 365, della Legge n. 208 del 2015).
La Corte costituzionale (sentenza n. 21/2016) ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma perché demandava a un Decreto ministeriale, senza partecipazione delle Regioni, la definizione della qualificazione dei Marina Resort come strutture turistico ricettive all’aria aperta. Il deficit normativo è stato colmato con il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2016, all’esito della cooperazione istituzionale nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
A decorrere dal 14 ottobre 2020, la definizione di Marina Resort è stata modificata sostituendo il termine “turisti” con “diportisti”. In pratica, ai fini della qualificazione di Marina Resort, la sosta e il pernottamento è stata riservata ai diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Inoltre, sono stati esclusi i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento. (art. 100, co. 10-bis, del D.L. n. 104 del 2020).
A decorrere dal 1° gennaio 2021, la definizione di Marina Resort è stata ulteriormente modificata, eliminando l’esclusione per i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento. In altri termini, ai fini della qualificazione di Marina Resort sono stati ricompresi anche i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento, precedentemente esclusi (art. 1, co. 598, della Legge n. 178 del 2020).
Per i Marina Resort, sono agevolabili, ai fini IVA, non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti, a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l’addebito dei consumi.
Sono escluse dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, e quindi sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria:
– la sola locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni;
– i servizi sulle imbarcazioni offerti nell’ambito dello stazionamento in porto (tipicamente alaggio, varo e altri servizi) che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa;
– i contratti di stazionamento a terra (cd. “porto a secco”). Alcuni diportisti usano alloggiare all’interno delle proprie imbarcazioni a terra e richiedere il varo solo all’occorrenza per effettuare la navigazione da diporto.