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Mancata retribuzione, eccezione di pagamento rilevabile d’ufficio, anche solo in appello

15 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nei giudizi attinenti il mancato o parziale pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro, l’eccezione di pagamento, in quanto costituente eccezione in senso lato, può essere rilevata d’uffico dal giudice ovvero sollevata dalla parte, anche per la prima volta in appello. Una volta ammessa, tuttavia, è consentita la produzione tardiva di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, solo laddove il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa (Corte di Cassazione, ordinanza 08 febbraio 2021, n. 2976)

Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti degli eredi del suo ex datore di lavoro, condannando costoro al pagamento di una certa somma a seguito dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. In sintesi, la Corte aveva ritenuto di applicare il principio di non contestazione in relazione alla quantificazione delle somme dovute, rilevando che non risultava formulata un’eccezione di pagamento dai convenuti e che era inammissibile la produzione di nuovi documenti rinvenuti successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, da cui emergeva che il lavoratore aveva ricevuto maggiori somme di quelle che aveva dichiarato come percepite.
Avverso la sentenza ricorrono così in Cassazione gli eredi, lamentando l’erronea applicazione del principio di non contestazione e la limitazione in appello della produzione documentale sopravvenuta, con motivazione illogica e contraddittoria.
Per la Suprema Corte, il ricorso è fondato.
L’adempimento dell’obbligo retributivo, anche relativamente alla sua misura, costituisce fatto estintivo del credito vantato dal lavoratore e, come tale, è nella disponibilità del datore di lavoro convenuto che lo eccepisca. Solo a fronte di una eccezione di pagamento, anche parziale, del datore di lavoro debitore, può attivarsi, eventualmente, il circuito della non contestazione da parte del lavoratore creditore.
Tanto premesso, il pagamento costituisce, pacificamente, una eccezione in senso lato (Corte di Cassazione, sentenza n. 9610/2012) che, come tale, può essere rilevata dal giudice, oltre che sollevata dalla parte, anche per la prima volta in appello.
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, infatti, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che sarebbe falsato laddove le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Corte di Cassazione, ordinanza n. 10531/2013).
Una volta poi ammessa l’eccezione di pagamento anche in grado d’appello, la questione della prova di quei fatti deve essere risolta sulla scorta della disposizione normativa (art. 437 c.p.c.) che esplicitamente consente l’ammissione di nuovi mezzi di prova, anche d’ufficio, ove il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
Quanto alla nozione di indispensabilità, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 10790/2017),

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