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Licenziamento, illegittimità e riconoscimento dell’indennità di disoccupazione

17 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con Sentenza n. 24950/2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio che in caso di licenziamento, elemento ostativo alla percezione dell’indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell’istituto.

Fatti di causa

Nel caso di specie, la Cassazione è intervenuta confermando la decisione della Corte di Appello di Torino, che si era espressa a favore del lavoratore licenziato e in attesa di reintegra, riconoscendogli per il periodo in cui era rimasto disoccupato, l’indennità di disoccupazione, che invece veniva contestata dall’Inps.
La Corte di Appello, aveva affermato che, pur essendo pacifico che la pronuncia di illegittimità del licenziamento avesse natura costitutiva comportante la non interruzione del rapporto e che una volta dichiarato illegittimo il licenziamento l’Istituto potesse chiedere la restituzione dell’indennità di disoccupazione, il recupero delle somme era, tuttavia, collegato all’avvenuto effettivo ripristino del rapporto per effetto della reintegra, della condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e del versamento dell’indennità ex art. 18 c.4° L. n.300/1970, che copre il periodo dall’illegittimo licenziamento alla reintegra effettiva, con conseguente venire meno dello stato di disoccupazione.
La Corte ha osservato che, nella fattispecie, la sentenza di reintegra non era stata eseguita e, dunque, l’indennità di disoccupazione era stata legittimamente percepita con la conseguenza che non era fondata la richiesta di ripetizione proposta dall’Inps.

Ragioni della decisione


La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame n. 24950/2021, ha pertanto confermato la suddetta argomentazione e ha dichiarato infondato il ricorso presentato dall’Inps, dando continuità ai principi già affermati in relazione a fattispecie analoghe (cfr Cass. n. 28295/2019 e n 17793/2020), rilevando tra l’altro nei precedenti citati:

– che “la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell’atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento” (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980);
– che ” solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4./2007)”;
– che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell’indennità in discussione un’eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un’esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell’evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all’ad. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d’una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l’imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l’esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali”;
– che” non può ritenersi idonea ad escludere l’indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l’effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege”.

Per la Corte Suprema, deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell’indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell’effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell’istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione.

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