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Licenziamento disciplinare e accertamento preventivo dell’incapacità naturale del prestatore

17 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di responsabilità disciplinare, la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore va effettuata con riferimento agli aspetti oggettivi/soggettivi del caso concreto e la condizione psichica del lavoratore è pienamente implicata in tale giudizio; di qui, il giudice del merito, prima di indagare sul grado di colpa o sull’intensità dell’elemento intenzionale, deve accertare se il lavoratore abbia tenuto quel comportamento con coscienza e volontà, qualora risultino allegate circostanze di fatto che mettano in discussione la riferibilità soggettiva della condotta all’agente (Corte di Cassazione, sentenza 12 maggio 2021, n. 12641)

Una Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza di prime cure, aveva rigettato l’impugnazione proposta da un lavoratore avverso il licenziamento disciplinare intimatogli. Accusato di avere effettuato acquisti di merce con spendita del nome del datore di lavoro e di aver addebitato a quest’ultimo il costo, il lavoratore si era difeso, nel procedimento disciplinare ed in sede giudiziale, sostenendo che le condotte erano state tenute in quanto all’epoca il medesimo si trovava in uno stato psicologico di grave turbamento, tale da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere, determinato dall’essere stato coinvolto nel naufragio di una nave, a bordo della quale aveva viaggiato.
La Corte territoriale, invece, aveva ritenuto che al momento dei fatti il lavoratore possedesse l’idoneità a comprendere il disvalore sociale della sua condotta e fosse anche capace di autodeterminarsi nella scelta fra il compiere l’azione o l’astenersi dalla stessa, per cui gli acquisti erano avvenuti, con soldi non propri, secondo una progettualità meditata e ben congegnata, incompatibile con la natura e con le caratteristiche della patologia lamentata.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, deducendo, tra l’altro, violazione e falsa applicazione della legge (art. 428 del Codice civile), per aver la sentenza ritenuto erroneamente che l’incapacità naturale richieda l’assoluta privazione delle facoltà intellettive e volitive quando, al contrario, è sufficiente un turbamento psichico che impedisca la formazione di una volontà cosciente.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. La disposizione invocata (art. 428 c.c.), infatti, disciplina l’azione di annullamento degli atti dispositivi compiuti da persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e di volere, sicché è errato il richiamo alla stessa allorquando si discuta della responsabilità che deriva dal compimento di condotte integranti illecito disciplinare. Ciò, peraltro, non significa che per queste ultime sia priva di rilievo l’eventuale incapacità naturale del prestatore, la cui rilevanza deriva innanzitutto dal principio, di carattere generale, secondo cui la responsabilità del soggetto per gli atti compiuti non è di carattere oggettivo e presuppone l’imputabilità, che è il presupposto indefettibile affinché possa essere ravvisato l’elemento soggettivo sotteso alla condotta. Secondo orientamento consolidato, infatti, in tema di responsabilità disciplinare, la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore deve essere effettuata con riferimento agli aspetti sia oggettivi che soggettivi del caso concreto e la condizione psichica del lavoratore è pienamente implicata nel giudizio di proporzionalità, che non può prescindere dall’accertamento in ordine a fattori eventualmente idonei ad incidere sulla determinazione responsabile del soggetto agente. Dunque, il giudice del merito, prima ancora di indagare sul grado della colpa o sull’intensità dell’elemento intenzionale, deve accertare se il lavoratore abbia  tenuto quel comportamento con coscienza e volontà (Corte di Cassazione, sentenza n. 2720/2012), qualora risultino allegate circostanze di fatto che mettano in discussione la riferibilità soggettiva della condotta all’agente.
Orbene, a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte di merito, la quale, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha escluso che il lavoratore versasse in una condizione di privazione delle facoltà intellettive e volitive, e che queste ultime fossero così diminuite da far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza in ordine all’atto che stava per compiere.

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