Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le modalità per l’accesso al credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, contestualmente alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 (Decreto 21 settembre 2021) Il Decreto Rilancio (art. 44, co. 1-septies, D.L. n. 34 del 2020) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta i beneficiari devono inoltrare in via telematica (entro il termine che sarà previsto con successivo provvedimento), un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
In particolare, Il credito d’imposta spetta in relazione ai veicoli rottamati dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020.
Nella istanza è indicata l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta:
– non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
– può essere utilizzato esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.