Le mance, anche se percepite direttamente dai clienti, rientrano nella nozione di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono interamente soggette a tassazione, ancorché non rientrino nella retribuzione (Corte di Cassazione – Ordinanza 30 settembre 2021, n. 26512) La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda il regime fiscale delle mance percepite da dipendenti di pubblici esercizi (alberghi e ristoranti) direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.
La Corte Suprema ha confermato la tesi del Fisco, affermando l’imponibilità delle mance percepite direttamente dai clienti, in ragione del principio di onnicomprensività che caratterizza l’attuale nozione di reddito da lavoro dipendente.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che secondo la disciplina in vigore dal 1° gennaio 1998: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La disposizione, precisano i giudici, differisce dalla previgente che definiva il reddito da lavoro dipendente come “costituito da tutti i componenti in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.
La diversa espressione “in relazione al rapporto di lavoro” contenuta nella disposizione attuale (applicabile al caso di specie), rispetto a quella “in dipendenza del rapporto di lavoro” del testo previgente, consente di estendere il concetto di reddito da lavoro dipendente a tutte le somme che il dipendente riceve, anche non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento. Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste.
D’altra parte, non può trovare applicazione la disposizione che riconosce l’esenzione parziale alle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers), poiché si tratta di un’agevolazione per una specifica categoria di lavoratori; pertanto, data la sua natura agevolativa, non può essere oggetto di applicazione analogica o estensiva.
La Corte Suprema ha precisato, inoltre, che anche l’eventuale natura non retributiva delle mance, non esclude le somme dalla formazione del reddito da lavoro dipendente; ciò in quanto, mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di derivazione del reddito dal rapporto di lavoro, prescinde dal suddetto sinallagma ed individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato. In tal senso, l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi da lavoro dipendente anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro.