Nella G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021, pubblicata l’adozione delle linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 07 settembre 2021). Ferme restando le eventuali prassi più favorevoli contenute nei regolamenti aziendali e negli statuti, nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in considerazione delle differenziazioni esistenti alla luce della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti direttamente interessati e quindi da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale, le linee guida in oggetto definiscono le modalità ed i contenuti minimi del coinvolgimento riconosciuto ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 112/2017.
Le imprese sociali devono prevedere forme di coinvolgimento che si esplicitino nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, di informazioni sull’andamento effettivo e prevedibile dell’attività dell’impresa, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale dell’impresa stessa, sulle eventuali criticità segnalate dall’organo di controllo interno, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all’organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati.
Le modalità di coinvolgimento, in ossequio al canone dell’adeguatezza, devono comunque garantire l’efficacia delle iniziative adottate, attraverso il contemperamento degli interessi dell’impresa sociale con quelli dei lavoratori, degli utenti e degli eventuali stakeholders.
Sono comunque fatti salvi gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente (ad es., obblighi a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 81/2008, obblighi informativi nei confronti di consumatori e utenti ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 206/2005, cd. «Codice del consumo», ecc.).
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017, l’organo di controllo dell’impresa sociale esercita il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e delle ulteriori categorie di soggetti interessati previste dagli statuti e/o dai regolamenti. Gli esiti del monitoraggio sono diffusi anche attraverso il bilancio sociale. E’ comunque fatto salvo l’accertamento di eventuali violazioni degli obblighi di informazione, di consultazione e di coinvolgimento da parte degli organi competenti dell’impresa sociale, nel corso dell’attività di vigilanza effettuata dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti, ovvero dagli altri soggetti individuati ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché, per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa diversa da quella a mutualità prevalente, dai soggetti deputati alla vigilanza sulle cooperative ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.