• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Lavoro intermittente: alle parti sociali nessun potere di interdirne l’utilizzo nel settore regolato

8 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali, l’INL – con circolare n. 1/2021 – chiarisce che alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole «esigenze» che giustificano il ricorso al lavoro intermittente e che anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato. Con riferimento al settore dell’autotrasporto, si precisa poi che la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

L’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito importanti indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.
Una prima indicazione riguarda il ruolo della contrattazione collettiva che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, è chiamata ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale “anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.
Sul punto, il Ministero del lavoro si era già espresso con risposta ad interpello n. 37/2008 e con nota n. 18194/2016, il cui contenuto deve, però, ritenersi superato alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019. Pur riferendosi alla precedente disciplina, la citata sentenza ha evidenziato che l’art. 34, co. 1, d.lgs n. 276/2003 si limita a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle «esigenze» per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Né un siffatto potere di veto può ritenersi insito nel richiamato «rinvio» alla disciplina collettiva che riguarda solo un particolare aspetto di tale figura contrattuale e che nell’ottica del Legislatore trova il proprio fondamento verosimilmente nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono quelle più in grado di individuare le situazioni che possono giustificare il ricorso a tale tipologia di lavoro. La sentenza de qua mette dunque in evidenza la circostanza secondo cui alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole «esigenze» che giustificano il ricorso al lavoro intermittente ed anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.
Ne consegue dunque la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.
In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

La anzidetta questione è collegata a quella concernente la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto. Il Ministero del lavoro ha al riguardo chiarito che l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza – ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive – si deve fare riferimento alla tabella allegata al citato Regio Decreto che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Stante la formulazione della disposizione, il Ministero ha argomentato che la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.
A questa interpretazione – secondo il Ministero – non è di ostacolo la citata sentenza n. 29423/2019 la quale, come sopra accennato, si è limitata a stabilire il principio secondo cui non è previsto, in capo alla contrattazione collettiva, alcun potere di interdire il ricorso a tale tipologia contrattuale, senza affrontare la questione interpretativa del punto 8 della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Se il datore recede dal contratto aziendale gli emolumenti aggiuntivi non sono dovuti

20 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Precompilata 2022: dal 23 maggio saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco

20 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Inibizione dell’e-mail aziendale al collaboratore esterno: violazione della privacy

20 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Edilizia Industria Alessandria: determinato l’EVR 2022

20 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Provvidenze ELBA 2022 e 2023

20 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta