Se soddisfatti i requisiti richiesti per accedere all’agevolazione, il calciatore professionista proveniente da un Paese extra-UE che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia, può beneficiare dell’agevolazione fiscale in vigore dal 30 aprile 2019, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi (Agenzia entrate – risposta 25 giugno 2021, n. 447). Per fruire del regime dei lavoratori impatriati è necessario che il lavoratore: Sono inoltre destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio, a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi.
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Con riguardo ai soggetti che possono optare per l’accesso al regime agevolato, la platea è stata estesa anche agli sportivi professionisti disponendo che i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. In tal caso, l’opzione comporta, nel caso degli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, con finalità di promozione dello sviluppo dei settori sportivi giovanili.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla disciplina, il calciatore professionista, proveniente da un Paese extra-UE che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia, può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 16, co. 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015, in vigore dal 30 aprile 2019, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi.