13 dci 2021 Si forniscono indicazioni operative relative all’applicazione dell’articolo 59-bis del D.Lgs n. 151/2001, in materia di tutela della maternità/paternità delle lavoratrici/lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. La nuova disposizione normativa prevede che, le tutele della maternità siano riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, collegando la specifica tutela alla tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) in essere all’inizio del periodo indennizzabile. Dunque, nel caso in cui il periodo indennizzabile di maternità/paternità inizi durante un rapporto di lavoro subordinato, al richiedente sono riconosciute le tutele previste dal citato testo unico per i lavoratori dipendenti. Qualora, invece, il suddetto periodo indennizzabile inizi durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, trovano applicazione le tutele disciplinate al Capo XI del menzionato testo unico, con le particolarità illustrate nella circolare in argomento. L’applicazione delle tutele della maternità per i lavoratori dipendenti comporta, per i datori di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, il divieto di adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data del parto. Per i menzionati periodi di astensione lavorativa viene riconosciuta un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Sono altresì oggetto di tutela i periodi di interdizione dal lavoro disposti dall’ASL o dall’INL, territorialmente competenti. Per tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, la retribuzione media globale giornaliera, ai fini dell’indennità di maternità/paternità, corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare dei redditi percepiti in relazione alle sole attività lavorative nel settore dello spettacolo – sia di natura autonoma che di natura subordinata – nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo. Restano pertanto esclusi dal criterio di determinazione della retribuzione media globale giornaliera tutti gli eventuali redditi percepiti in relazione ad attività lavorative non afferenti al settore dello spettacolo.
Per la fruizione del congedo parentale è sempre necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro e che la tutela riconosciuta è quella prevista in relazione al rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) dal quale ci si astiene. Ne consegue che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro non si ha diritto al congedo parentale.
In caso di contemporanea sussistenza di più rapporti di lavoro – sia di natura subordinata sia di natura autonoma – in capo al singolo lavoratore/lavoratrice al momento dell’inizio del periodo indennizzabile, le tutele connesse alla maternità/paternità devono essere differenziate in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro.
Anche ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, si applicano le disposizioni sulla flessibilità, sulla fruizione del periodo di maternità esclusivamente dopo la data del parto, sulla tutela del parto prematuro, sull’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, sul rinvio e sulla sospensione del congedo di maternità, sul prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità, sulle adozioni e sugli affidamenti.
In materia di congedo parentale, ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato si applicano le disposizioni del testo unico della maternità, che riconosce il diritto di astenersi dal lavoro a ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita.
Il congedo parentale può essere fruito interamente o in modalità frazionata giornaliera o oraria. Ai genitori è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi, l’indennità è dovuta, fino all’ottavo anno di vita del bambino, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sono altresì applicabili ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato le disposizioni relative ai permessi giornalieri della madre e del padre.
Ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo si applica la disposizione di cui all’articolo 68 del D.lgs n. 151/2001 che prevede il riconoscimento di una indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto stesso. L’indennità, pari all’80% della retribuzione, è corrisposta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, purché sia accertata la sola iscrizione del soggetto richiedente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati concernerà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice dal lavoro.
§In conseguenza della possibilità di continuare a svolgere attività lavorativa durante il periodo di maternità, risultano inapplicabili l’istituto della flessibilità, nonché l’opzione di fruire della maternità esclusivamente dopo l’evento del parto, considerandosi, pertanto, superate le precedenti indicazioni fornite in materia.
Poiché le disposizioni relative ai periodi di interdizione dal lavoro di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 151/2001 non si applicano ai lavoratori autonomi di cui al Capo XI del medesimo decreto legislativo, anche ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo non può essere riconosciuta la relativa indennità.
Ne deriva che, sia per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia per i rapporti di lavoro autonomo, non si applicano, ai fini del calcolo delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, le disposizioni di cui all’articolo 23 e all’articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, che restano invece applicabili ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le nuove disposizioni sui criteri di determinazione della retribuzione media globale giornaliera per i rapporti di lavoro a tempo determinato non modificano le consuete modalità di pagamento delle citate indennità, che continuano ad essere erogate direttamente dall’Istituto per i rapporti di lavoro dello spettacolo a tempo determinato e ad essere anticipate dai datori di lavoro dello spettacolo (e successivamente portate a conguaglio con l’INPS) per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.