Estesa a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, esclusi gli sportivi professionisti, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (art. 1, co. 5, L. 30 dicembre 2020, n. 178). Alle persone iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e ai cittadini degli Stati membri UE, esclusi gli sportivi professionisti, che hanno già trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiario del regime per i lavoratori impatriati, è riconosciuta la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per ulteriore cinque anni del regime di favore, previo versamento: – di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà); – di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).