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Iva ridotta sull’auto acquistata da un minore disabile a carico del padre privo di reddito

12 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per l’applicazione dell’Iva al 4% sulla cessione di un’autovettura, il disabile minorenne che non possiede redditi, può considerarsi fiscalmente a carico del padre, anche se questo, a sua volta, risulta privo di reddito. Riguardo ai documenti necessari, oltre alla certificazione della disabilità, il familiare che compra la vettura che sarà anche l’intestatario deve presentare una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o un’autocertificazione (Agenzia Entrate – risposta 11 maggio 2021, n. 335).

È prevista un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai medesimi soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
La predetta agevolazione è stata trasferita nel decreto IVA che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di:
– motoveicoli nonché autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi;
– autoveicoli cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Possono inoltre fruire dell’aliquota ridotta, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Riguardo alla procedura, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
Il beneficio, infatti, spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data dell’acquisto, limitatamente ad un solo veicolo, salvo i casi in cui l’autoveicolo acquistato o importato con l’aliquota agevolata risulti cancellato dal PRA o sia stato rubato e non ritrovato.

Riguardo al caso di specie, l’aliquota ridotta trova applicazione anche per il disabile minorenne che non possiede redditi, fiscalmente a carico del padre, anche se questo, a sua volta, risulta privo di reddito. Oltre alla certificazione della disabilità, il familiare che compra la vettura che sarà anche l’intestatario deve presentare una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o un’autocertificazione.

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