Forniti chiarimenti sulla aliquota IVA ridotta del 4 per cento sulla banche dati online in abbonamento (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 dicembre 2021, n. 850). Il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”.
L’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), così come modificato dall’articolo 1, comma 637, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che: “Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Per effetto della predetta disposizione, l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al numero 18), della tabella A, allegata al DPR. n. 633 del 1972, già prevista per la fornitura, in formato cartaceo, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri (compresi gli e-book) e periodici, è applicabile anche alla fornitura degli stessi prodotti editoriali in formato digitale.
Il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972. Occorre, altresì, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici.