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Iva applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua

3 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Fisco chiarisce il regime Iva da applicare alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua e alle prestazioni cc.dd. “complesse (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 02 febbraio 2021, n. 8/E).

Continuano a essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini IVA, le prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate mediante “veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi.
Di contro, le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, soggiacciono all’aliquota IVA del 5 per cento.
Sono soggetti all’aliquota del 10 per cento i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, indipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani.
Nel suo significato abituale, il trasporto è riconducibile alla nozione civilistica del contratto disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile, con il quale un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso. In altri termini il “trasporto” include le fattispecie nelle quali un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose “da un luogo a un altro”.
La predetta nozione implica lo spostamento materiale delle persone trasportate: circostanza, questa, che si verifica tipicamente quando lo spostamento si realizza partendo da un determinato luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo.
Tuttavia, la medesima definizione non postula tale circostanza indefettibilmente, potendo il luogo di partenza e quello di destinazione anche coincidere, come avviene nei viaggi effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, essendo comunque soddisfatta, anche in tali casi, la condizione di “movimentazione” delle persone nello spazio.
Ciò posto, le disposizioni del DPR n. 633 del 1972, che prevedono (in virtù del mezzo utilizzato, nonché del carattere, urbano o extraurbano, del trasporto stesso) l’esenzione dal tributo oppure l’imponibilità con applicazione delle due alternative aliquote ridotte, del 5 o del 10 per cento, sono applicabili solo nelle ipotesi in cui le prestazioni rese dalle imprese armatrici soddisfino la richiamata definizione di trasporto e a condizione che il servizio da esse reso si traduca effettivamente nel solo c.d. “mero trasporto” (essendo le predette imprese obbligate e correlativamente remunerate esclusivamente per il trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiuntive prestazioni).
In particolare, in forza della definizione di “trasporto di persone” sopra illustrata, tale conclusione deve considerarsi riferibile anche alle ipotesi in cui:
– il percorso effettuato coincida con rotte turistiche: la finalità turistico ricreativa non è, infatti, in grado di incidere sulla natura oggettiva dell’agevolazione concessa alla prestazione di trasporto;
– il viaggio preveda la coincidenza fra porto di partenza e porto di arrivo.
Parimenti, non è ostativa all’applicazione del regime IVA di esenzione o dell’applicazione dell’aliquota ridotta la circostanza che parte dei titoli di viaggio siano emessi anche in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte (senza alcuna incidenza sul corrispettivo dovuto all’impresa armatrice per il viaggio), sempre a condizione che il servizio reso dalle medesime imprese armatrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti di tour operator o agenzie di viaggi.
Quanto, invece, al trattamento da riservare alle cc.dd. “prestazioni complesse”, laddove accanto alla prestazione di trasporto di persone siano incluse anche altre prestazioni (come quelle con finalità turistico-ricreative consistenti nel servizio di pesca e nella successiva somministrazione del pescato cucinato a bordo dell’imbarcazione; nello svolgimento anche di altri servizi ittico-turistici; nel noleggio di imbarcazioni per la realizzazione di escursioni private o nei confronti esclusivamente di agenzie di viaggio o tour operator; nell’organizzazione di escursioni turistiche con guida messa a disposizione dal vettore) si configura una prestazione unica generica, come tale assoggettabile a IVA con aliquota del 22 per cento.

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