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IVA al 5% per i servizi resi da una cooperativa in una RSA

11 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

AI fini IVA, forniti chiarimenti sul trattamento applicabile alle prestazioni (global service) rese da una cooperativa sociale nell’ambito di una struttura RSA, struttura di proprietà di un Comune (Agenzia delle Entrate – Risposta 10 giugno 2021, n. 400).

Nella fattispecie in esame, la Cooperativa Sociale fornisce una prestazione di servizi aventi per oggetto la gestione globale della struttura RSA in cui vengono ospitati soggetti anziani (non autosufficienti in gran parte e autosufficienti) degni di protezione, assistenza e cura, che si ritiene possa essere ricompresa tra le prestazioni proprie di una casa di riposo; ossia la RSA rappresenta a tutti gli effetti una struttura ” simile” a una casa di riposo in cui vengono rese delle prestazioni del tutto analoghe a quelle effettuate in una casa di riposo.
Al riguardo, con riferimento alle prestazioni proprie di una casa di riposo di cui al richiamato articolo 10, numero 21), del d.P.R. n. 633 del 1972, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11353 del 3 settembre 2001, ha statuito, tra l’altro, che “ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l’alloggio fornito a persone anziane. La somministrazione di indumenti, medicinali e dello stesso vitto, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni agli ospiti della casa, vengono definite prestazioni meramente “accessorie” rispetto a quella, evidentemente ritenuta essenziale, dell’alloggio. Ai fini dell’esenzione I.V.A., per quanto concerne in particolare le case di riposo, occorre quindi far riferimento da un lato al contenuto della prestazione, che va ricercato nell’alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza, e dall’altro, nei destinatari delle prestazioni medesime che devono essere solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela quali sono gli anziani. “
La medesima disposizione contenuta nel suddetto numero 21) dell’articolo 10, ha natura oggettiva nel senso che l’esenzione dall’IVA si applica a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione e, inoltre, l’oggettività andrebbe verificata anche in relazione ai soggetti che risultano beneficiari della prestazione, i quali devono rientrare nella tipologia di disagiati e degni di protezione sociale.
Il trattamento di esenzione si applica indipendentemente dalle modalità di effettuazione delle predette prestazioni, ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamente al beneficiario del servizio sia se rese nell’ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest’ultimo la titolarità del servizio.
Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e, quindi, per i contratti stipulati dalla medesima data, nell’eventualità in cui il servizio di gestione venga effettuato da una cooperativa sociale e/o a un loro consorzio, in virtù di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si rende applicabile l’IVA nella misura ridotta del 5 per cento.
Affinché possa trovare applicazione la suddetta aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dello stesso articolo 10 del d.P.R. n. 633, tra cui sono riconducibili anche «gli anziani ed inabili adulti».
Tale circostanza risulta soddisfatta nella fattispecie prospettata nel caso in esame.
Pertanto, conformemente a quanto sostenuto dal Comune istante, l’Agenzia ritiene che al corrispettivo versato alla Cooperativa Sociale debba applicarsi l’IVA nella misura del 5 per cento, dal momento che nel caso di specie sussistono i presupposti richiamati dalla citata parte II-bis) della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ossia lo svolgimento di prestazioni proprie di una casa di riposo.
In effetti, le prestazioni effettuate in una struttura RSA sono assimilabili a quelle rese in una casa di riposo.

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