Le cessioni dei dispositivi per il corretto allineamento dei denti (Invisalign), sono da assoggettare al aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia entrate – risposta 30 agosto 2021, n. 575). Sono soggette ad aliquota del 4% le cessioni di oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità.
Con riferimento ai dispositivi “invisalign”, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito che i dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati invisalign, in base alle caratteristiche tecniche, devono essere classificati nell’ambito del Capitolo 90 della Tariffa Doganale, come strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia o di cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti o apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; ed in particolare alla voce 9021: oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità.
Nelle note al Capitolo 90 è specificato che ai sensi della voce 9021 sono considerati oggetti ed apparecchi ortopedici gli oggetti e gli apparecchi che servono a prevenire e correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.
Pertanto, l cessioni dei dispositivi per il corretto allineamento dei denti (Invisalign), sono da assoggettare al aliquota Iva del 4%.