Con la circolare INPS n. 187/2021 si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale A.NA.S.PRO., per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Lo scorso 2 dicembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE PROFESSIONISTI (A.NA.S.PRO.), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Ai sensi della suddetta convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASPI, DIS-COLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
La convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale revocata.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvederà a comunicare i dati all’Istituto e a conservare gli originali.
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo della prestazione:
– 2.80% NASPI;
– 2.80% DIS-COLL;
– 2.80% CIG;
– 2.80% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.