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Istituzioni Socio Assistenziali – Uneba Lombardia: lavoro agile

16 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

 

 

Siglato il 4/5/2021, tra ’UNEBA Regionale Lombardia e la FP CGIL Lombardia, la CISL FP Lombardia, la UIL FPL Lombardia, la CISL FISASCAT Lombardia, la UILTUCS Lombardia, l’accordo quadro regionale lavoro agile (smart working).

Come stabilito dall’art.18 della Legge n. 81/2017, il Lavoro Agile (Smart Working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede la possibilità di svolgere parte della propria attività fuori dai locali dell’Ente senza una postazione fissa, con il supporto di dotazione tecnologica, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal CCNL Uneba e, ad ogni modo, dal D.Lgs. n. 66/2003.
Il Lavoro Agile (Smart Working) potrà rivolgersi a tutti quei lavoratori, interessati ad attivare questa modalità di lavoro e che abbiano esplicitamente manifestato una volontà in tal senso, per i quali sussistano le condizioni tecnico-organizzative e personologiche che, a giudizio dell’ente, rendano proficua questa modalità di lavoro.
Il luogo di svolgimento della prestazione potrà essere la residenza, domicilio o anche altro luogo autonomamente scelto dal lavoratore, purché risponda a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.
Resta, inoltre, inteso che gli strumenti informatici utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono, di norma, forniti dall’Ente.
La facoltà di accedere al Lavoro Agile (Smart Working) è riconosciuta di norma solo a parte della prestazione: il numero di giornate di Lavoro Agile (Smart Working) assegnato ai vari ruoli, garantisce comunque un’adeguata presenza sul luogo di lavoro, sia per permettere il normale svolgimento delle attività, sia per alimentare continuamente le relazioni / interazioni tra le persone.
Ente e lavoratore possono recedere in qualsiasi momento, nei termini previsti dall’art. 19, comma 2, della Legge n. 81 del 22/5/2017, in presenza di un giustificato motivo, ovvero, in mancanza, con un preavviso scritto di norma non inferiore a 30 giorni di calendario. Nel caso di lavoratori disabili, ai sensi dell’art. 1 L. 68/1999, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro, in assenza di giustificato motivo, non può essere inferiore a 90 giorni di calendario.
Resta inteso che in caso di rescissione o termine naturale dell’accordo, in virtù di quanto previsto dal capo precedente, il lavoratore avrà diritto a rientrare presso la sua sede di provenienza. Lo stesso inoltre non potrà essere soggetto a trasferimenti, a carattere unilaterale, per un periodo successivo non inferiore a 90 giorni. Tale previsione non si applica in caso sia stata trasferita l’intera unità produttiva ovvero l’intera attività dell’Ente o del reparto.
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di Lavoro Agile (o Smart Working) ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Ente. Specifiche valutazioni migliorative potranno essere fatte in sede di contrattazione aziendale.

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