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ISCRO, la misura a sostegno del reddito per i professionisti senza Cassa

8 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 1, commi da 386 a 401, L. n. 178/2020).

L’indennità in parola è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Il requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
– non essere beneficiari di reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019). Il requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
– aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
– aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate. L’importo, non può in ogni caso, non superare il limite di 800,00 euro mensili e non può essere inferiore a 250,00 euro mensili; tali limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. Essa spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità, non comportando accredito di contribuzione figurativa. L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla misura, è disposto un aumento dell’aliquota della Gestione separata per i professionisti senza Cassa non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionati, nelle seguenti misure:
– 0,26 punti percentuali nel 2021;
– 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Aliquota complessiva

Dal 1° gennaio 2021Dal 1° gennaio 2022Dal 1° gennaio 2023
25,98%26,49%27,00%


Tale contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (art. 53, co. 1, D.P.R. n. 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

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