L’obbligo di iscrizione di un professionista alla Gestione Separata Inps è legata all’accertamento del requisito di abitualità dell’attività libero professionale, che può essere ricavato dall’iscrizione all’albo, dall’attivazione della partita Iva o dall’organizzazione a supporto dell’attività, ma può essere escluso se il reddito professionale annuo è inferiore a 5mila euro (Corte di Cassazione – Ordinanza 30 settembre 2021, n. 26603). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda l’accertamento contributivo con il quale l’Inps ha contestato l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, per l’attività libero-professionale, ad un ingegnere iscritto all’albo e contestualmente dipendente a tempo pieno di una società privata. Su ricorso dell’Inps, la Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.
Su ricorso dell’ingegnere, il giudice di merito ha escluso l’obbligo previdenziale, rilevando l’assenza di alcuna prova relativa all’esercizio abituale dell’attività di ingegnere e la produzione di un reddito, derivante dalla libera professione, nettamente al di sotto della soglia di 5.000,00 euro annui prevista dall’art. 44, co. 2 del D.L. n. 269 del 2003.
In particolare, secondo il giudice, escluso il carattere continuativo (o abituale …) dell’esercizio della libera professione, l’obbligo dell’ingegnere di iscrizione alla Gestione Separata neppure poteva seguire al compimento occasionale di atti per i quali l’iscrizione all’albo è obbligatoria, per essere comunque il reddito conseguito ben inferiore alla soglia di euro 5.000,00 annui.
Pertanto, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. Nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare elementi presuntivi, quali ad esempio:
– l’iscrizione all’albo, l’accensione della partita IVA o l’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività (in senso positivo);
– la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00 (in senso negativo).
Tuttavia, nessuno di tali elementi può di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo.
Nel caso di specie, il giudice ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte dell’ingegnere nell’anno in contestazione di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro, nonché l’assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione era onerato l’INPS.