Sono disponibili sul sito internet dell’Inps i servizi telematici per la trasmissione delle istanze di richiesta dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza COVID-19, per periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. I datori di lavoro devono trasmettere domanda di concessione con la nuova causale “COVID 19 L. 178/20”. E’ possibile inoltrare le istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative alle 6 settimane previste dal D.L. Ristori (Inps, messaggio 29 gennaio 2021, n. 406). In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza COVID-19, un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, CIGD e di assegno ordinario, può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Tuttavia, l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti è differenziato.
Più specificatamente, i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Per il settore agricolo, il trattamento di CISOA può essere invece chiesto per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.
I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, al 1° gennaio 2021. Nelle ipotesi di trasferimento di azienda e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Diversamente da quanto in precedenza stabilito, non è previsto l’obbligo del versamento di un contributo addizionale.
Per la trasmissione delle istanze, che devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021, nel sito internet dell’Inps sono disponibili i servizi telematici. I datori di lavoro devono trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale “COVID 19 L. 178/20”. E’ possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative alle 6 settimane previste dal D.L. Ristori.
Con specifico riferimento alla CIGD, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, devono trasmettere la domanda come “deroga INPS” (Inps, circolare n. 86/2020). Altresì, le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (Inps, messaggio n. 2328/2020). In tal caso, la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e va utilizzata anche in caso di eventuale richiesta di proroga del trattamento. Al riguardo, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato, esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Le domande di concessione del trattamento di CISOA devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi, tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio o apprendisti).
Riguardo al termine di trasmissione delle istanze, esso resta fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine decadenziale non si intende in modo assoluto, ma operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Quindi, qualora l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procede ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini.