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Inps: sostegno al reddito della piccola pesca

22 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite con circolare Inps n. 173/2021 le disposizioni ed istruzioni amministrative in materia di trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori – imbarcati sulla nave dai medesimi gestita – e dei pescatori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19.

Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni attuative della norma sopra richiamata relativamente al trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legge n. 178 del 2020, a favore dei soli soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi.
Per quanto concerne, invece, il trattamento di sostegno al reddito previsto a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 115 del Codice della Navigazione e dei soci con rapporto di lavoro subordinato di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, le relative disposizioni attuative verranno fornire con successiva apposita circolare.
La disposizione di legge n. 178 del 2020 prevede, tra i destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 315, gli armatori e i proprietari armatori – imbarcati sulla nave dai medesimi gestita – i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, nonché i pescatori autonomi.
Per le categorie di lavoratori sopra riportate si prevede che l’accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019.
Per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
A tal fine, il lavoratore deve autocertificare il possesso del requisito di cui sopra al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento.
Per le categorie di lavoratori come sopra individuate, il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, ed è riconosciuto nella misura di 40 euro netti al giorno.
Il richiamato trattamento di sostegno al reddito non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione dello stesso non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il predetto trattamento di sostegno al reddito è erogato dall’INPS e per l’accesso al trattamento le categorie di lavoratori come sopra individuate devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine del 31 dicembre 2021.
Il trattamento di cui alla presente circolare è incompatibile con le seguenti prestazioni, rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021:
– cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
– trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
– trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
– prestazioni di cassa integrazione in deroga;
– prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, in analogia a quanto disposto per le indennità COVID-19, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ed è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Si precisa, infine, che il trattamento di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, analogamente a quanto previsto, per espressi pareri ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19, è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.

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