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INPS: prime istruzioni sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici

23 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

23 febb 2021 Si forniscono indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

La legge di bilancio 2021 ha previsto che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo non si applica, quindi. nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (d.lgs. 165/2001). Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le c.d. Autorità Indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
L’esonero spetta per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, quali: donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”; “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L’incentivo spetta per: le assunzioni a tempo determinato; le assunzioni a tempo indeterminato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Inoltre, il beneficio spetta altresì in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione; a tal fine, l’incentivo può essere accordato all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.
In virtù della specialità della disciplina, invece, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente.

L’agevolazione, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2021 (incremento occupazionale).

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