L’Inps, con messaggio 28 dicembre 2021, n. 4689, fornisce informazioni sul requisito di inattività lavorativa richiesto per la liquidazione dell’assegno mensili di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30/3/1971, n. 118 L’INPS, con messaggio 28 dicembre n. 4689, dà informazioni sul requisito di inattività lavorativa richiesto per il riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30/3/1971, n. 118.
Più precisamente, alla luce dell’attuale assetto normativo, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’arti. 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00.
Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del precedente messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.