L’Inps fornisce le istruzioni per l’avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici utili ai fini del calcolo del TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
L’Inps con circolare 14 dicembre 2021, n. 185, fornisce le istruzioni operative per l’avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del “TFR dipendenti pubblici”
Il nuovo processo, integrato tra la prestazione TFR e la Posizione Assicurativa, si articola in più fasi:
– Fase 1: Inserimento, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, dell’”Ultimo Miglio TFR” a ogni risoluzione del rapporto di lavoro;
– Fase 2: Richiesta predisposizione Posizione Assicurativa per la prestazione TFR;
– Fase 3: Predisposizione Posizione Assicurativa per la prestazione TFR;
– Fase 4: Impianto pratica TFR;
– Fase 5: Definizione pratica TFR;
– Fase 6: Monitoraggio variazioni su Posizione Assicurativa;
– Fase 7: Attivazione riliquidazione della prestazione TFR;
– Fase 8: Definizione riliquidazione della prestazione TFR.
Il nuovo processo di telematizzazione del TFR sarà gradualmente esteso a tutte le pubbliche Amministrazioni iscritte all’INPS ai fini previdenziali, a seguito di attività formativa al personale dell’Istituto, nonché degli Enti e delle Amministrazioni del territorio coinvolti, al fine di garantire uniformità operativa e procedurale.
Predisposizione della Posizione Assicurativa ai fini del calcolo del TFR
Gli elementi di interesse da verificare per una efficace sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini della liquidazione del TFR si riferiscono:
– sia alle informazioni dei flussi DMA/ListaPosPA con cui si alimenta la Posizione Assicurativa a partire da gennaio 2005
– sia alle informazioni previdenziali da sistemare in Posizione Assicurativa relativamente ai periodi ante 2005
Il flusso Uniemens – ListaPosPA
A seguito delle previsioni contenute nell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dall’anno 2005, gli Enti sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica la denuncia mensile analitica (DMA) all’Istituto, indicando mensilmente i dati anagrafici, retributivi e contributivi dei propri dipendenti. La DMA è quindi confluita nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, a far tempo dalle denunce mensili riferite al mese di ottobre 2012 (cfr. la circolare n. 105/2012).
Alla luce della nuova modalità di acquisizione dei dati giuridico-economici, il flusso Uniemens – ListaPosPA è lo strumento fondamentale di comunicazione degli elementi utili ai fini della visualizzazione del TFR maturato e della successiva liquidazione.
Nello specifico si riepilogano, di seguito, gli elementi necessari ai fini TFR previsti nella ListaPosPA:
– Regime fine servizio;
– Retribuzione teorica tabellare TFR;
– Retribuzione valutabile ai fini TFR;
– Orario settimanale ridotto personale scolastico;
– Orario settimanale completo personale scolastico;
– Imponibile TFR e Contributo TFR;
– Ulteriore elemento imponibile TFR e Contributo ulteriore elemento imponibile TFR;
– Codice della gestione previdenziale.
Il “Regime di fine servizio”, prevede l’indicazione della posizione del lavoratore rispetto al regime delle prestazioni di fine servizio. Pertanto, per la prestazione in esame può essere valorizzato esclusivamente con i regimi “Optante” o “TFR”.
La “Retribuzione teorica tabellare TFR” deve essere sempre valorizzata, anche in presenza di periodi non utili ai fini del diritto al TFR e/o con “Retribuzione valutabile ai fini TFR” pari a zero.
Al riguardo si rammenta che il valore del campo corrisponde alla retribuzione tabellare mensile, rapportata al tipo di orario o di servizio part-time prestato e non è prevista la decurtazione dell’importo relativo a eventuali giornate di assenza non retribuite o parzialmente retribuite, nonché l’indicazione della tredicesima mensilità.
La “Retribuzione valutabile ai fini TFR” contiene il valore della retribuzione effettivamente corrisposta e rapportata al tipo di orario o di servizio part-time prestato. Deve essere ridotta dell’importo relativo a eventuali giornate di assenza non retribuite e indicata per intero in caso di assenze parzialmente retribuite relative a malattia, messa in disponibilità e maternità (cfr., al riguardo, la circolare ex Inpdap n. 30/2002). La tredicesima mensilità deve invece essere valorizzata nel mese di effettiva corresponsione (dicembre o mese di cessazione).
L’imputazione della “Retribuzione valutabile” e dei relativi imponibili contributivi deve avvenire secondo il principio di “cassa” (cfr. il messaggio n. 4450/2016); per i c.d. optanti l’importo complessivo non può in ogni caso essere superiore alla somma dell’imponibile TFS (Trattamento di fine servizio) rapportato al 100% e dell’”Ulteriore elemento imponibile TFR” previsto dalla relativa contrattazione di comparto (cfr. l’articolo 4 dell’Accordo collettivo nazionale quadro del 29 luglio 1999, avente ad oggetto “Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici”).
Le informazioni “Orario settimanale ridotto personale scolastico” e “Orario settimanale completo personale scolastico” attengono ai supplenti della scuola con servizio ordinario.
Devono essere valorizzate soltanto in caso di orario ridotto rispetto a quello pieno, inserendo le ore effettivamente prestate rispetto all’orario previsto a regime per l’insegnamento (cattedra) della disciplina di riferimento.
L’”Imponibile TFR” contiene il valore all’80% della “retribuzione valutabile”, con il solo riferimento alle voci retributive utili anche ai fini TFS (cfr. l’articolo 4 dell’Accordo collettivo nazionale quadro del 29 luglio 1999) e il relativo campo “Contributo TFR” prevede il versamento del contributo nella misura del 6,10% o del 9,60% a seconda della gestione previdenziale di appartenenza (ex INADEL o ex ENPAS).
L’”Ulteriore elemento imponibile TFR” deve contenere l’esposizione nel valore del 100% delle voci retributive previste quali utili, ai soli fini TFR, dalla contrattazione di comparto e la relativa informazione “Contributo ulteriore elemento imponibile TFR” che indica il versamento del contributo nella misura del 6,91%, pari all’aliquota di computo TFR (cfr. il messaggio n. 2440/2019).
Gli elementi di ListaPosPA utili ai fini della determinazione del diritto e del calcolo del TFR sono acquisiti nella Posizione Assicurativa e consultabili attraverso “Nuova Passweb”.