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INPGI: incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione

23 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPIGI, con la circolare 22 settembre 2021, n. 11, ha fornito precisazioni sugli incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L’INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza (art. 1, co. 29, L. n. 178/2020).
Dunque, è estesa ai datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’INPGI l’applicazione delle disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le misure agevolative applicabili – con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 – sono le seguenti (INPGI . Delibera n. 21 del 14/04/2021 e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – nota n. 9193 del 18 agosto 2021):
– Sgravio contributivo in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo (Articolo 4 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
– agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi (Articolo 4, commi da 8 a 10, della legge 28/06/2012, n. 92);
– Agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea [regolamento (CE) n. 800/2008] ovvero donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti (Articolo 4, comma 11, della legge 28/06/2012, n. 92);
– Esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022 (Articolo 1, commi 16 e 19, della legge 30/12/2020, n. 178);
– Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (Articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27/12/2017, n. 205);
– Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (Articolo , commi 10 e 11, della legge 30/12/2020, n. 178);
– Incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS (Articolo 4, comma 3, della legge 19/06/1993 n. 236);
– Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica (riduzione capacità lavorativa) (Articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151);
– Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità intellettiva e psichica (Articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151);
– Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della indennità di disoccupazione (Articolo 2 comma 10 bis della legge 28/06/2012, n. 92);
– Incentivo per l’assunzione di detenuti o internati (Articolo 4, legge 8/11/1991, n. 381 e articolo 2, legge 22/06/2000, n. 193 (DM 148/2014));
12-  Contratto di rioccupazione (Art. 41 D.L. 25 maggio 2021, n. 73).
I benefici di esonero e le agevolazioni contributive di cui sopra saranno applicati nella misura, nei termini e con le medesime modalità previste dalle singole disposizioni normative, esattamente come previsto nel sistema generale (INPS).
Per quanto attiene alla misura delle agevolazioni, le stesse non riguardano le quote di contribuzione a carico del giornalista, il contributo infortuni, i contributi di derivazione contrattuale (ad esempio, se dovuti: Il Contributo per gli Ammortizzatori sociali dello 0,50% a carico datore di lavoro, il contributo al Fondo integrativo “ex fissa” e la relativa addizionale, ecc.) e quei contributi a carattere solidale, quali il contributo di solidarietà.
Il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive (sgravi ed esoneri) è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione sociale obbligatoria, oltre ad alcuni presupposti specificamente previsti dalla singole disposizioni di legge sopra indicate.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazione contributive è, quindi, subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni di:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Alcuni dei benefici sopra indicati sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
In particolare, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– siano concessi a imprese che – alla data del 31/12/2019 – non fossero già in difficoltà;
– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con meno di 50 occupati e non oltre 10 milioni di euro di fatturato e/o valore di bilancio) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta del beneficio, anche per le assunzioni già avvenute nel corso del corrente anno, attraverso la procedura DASM.
Tenuto conto della necessità per l’Istituto di rendicontare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i benefici accordati alle aziende, si chiede che la domanda per usufruire delle agevolazioni contributive sia prodotta entro il mese successivo a quello di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (prima denuncia contributiva DASM utile). Per le assunzioni già avvenute nel corso del 2021, la domanda potrà essere effettuata entro i termini per la presentazione della denuncia DASM riferita al periodo di paga di novembre (scadenza 16/12/2021).
Attualmente la procedura DASM è in corso di aggiornamento. La versione che consentirà la presentazione delle domande e l’indicazione del beneficio richiesto sarà pubblicata nel sito internet dell’Istituto, unitamente alle relative istruzioni d’uso, entro i termini per la presentazione della denuncia riferita alla mensilità di settembre 2021.

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