• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Infortunio sul lavoro: responsabilità del legale rappresentante

14 Dicembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il legale rappresentante della società è preposto alla gestione della società e come tale obbligato a garantire la sicurezza sul lavoro; risponde, dunque, solidalmente con la società stessa in sede di regresso nei confronti dell’istituto previdenziale ove si accerti la responsabilità nell’accadimento dell’infortunio (Corte di Cassazione – Sez. VI civ. – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38882).

Nel caso di specie, la Corte di appello di Perugia, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto l’azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti della società s.r.l. e del legale rappresentante della medesima società.
La Corte territoriale rilevava che il datore di lavoro doveva ritenersi responsabile dell’infortunio sul lavoro del dipendente, risultando provata l’omissione delle tutele di sicurezza nonché la violazione di specifiche norme antinfortunistiche; che il legale rappresentante della società aveva patteggiato, in sede penale la pena per il reato di lesioni colpose aggravate e ottemperato alle prescrizioni impartite dalla U.S.L. n. 2 in ordine alla sicurezza degli impianti; che non vi erano elementi per ravvisare una responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato, il quale non aveva adottato alcuna condotta abnorme o imprevedibile; che, pertanto, doveva ravvisarsi la responsabilità penale del legale rappresentante della società di cui rispondeva, a fini civilistici e quindi a titolo di regresso il datore di lavoro ossia la s.r.l.; che nessuna responsabilità personale poteva ravvisarsi a carico del legale rappresentante in quanto il datore di lavoro era una società di capitali, centro autonomo di imputazione giuridica, né risultava dedotta, dall’INAIL, una responsabilità specifica del rappresentante.
Avverso la sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, per Cassazione, ritenendo che la Corte territoriale ha, erroneamente escluso la responsabilità del legale rappresentante della società di capitali, datrice di lavoro, nonostante dal rapporto organico dello stesso con la persona giuridica (e in assenza di una valida delega in materia di prevenzione) conseguisse la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori.
Il ricorso è manifestamente fondato. La Suprema Corte ha già escluso la qualifica di terzo rispetto al rapporto assicurativo sociale, ai fini dell’azione di regresso da parte dell’INAIL, sia per i dipendenti dell’imprenditore, in quanto interni al rischio aziendale, sia – a maggior ragione – per il legale rappresentante della società di persone, datrice di lavoro, il quale è legato alla società da un rapporto organico, ed è quindi l’organo attraverso il quale la società ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare, la Corte ha affermato che il legale rappresentante della società è preposto alla gestione della società e come tale obbligato a garantire la sicurezza sul lavoro; il legale rappresentante della società quale preposto alla gestione della società, risponde, dunque, solidalmente con la società stessa in sede di regresso nei confronti dell’istituto previdenziale ove si accerti la responsabilità nell’accadimento dell’infortunio. Anche recentemente è stato affermato che la speciale azione di regresso spettante all’INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio; dunque, anche il legale rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell’organizzazione produttiva all’interno dell’ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale. Invero, l’azione di regresso presuppone la responsabilità del datore di lavoro il quale, in base alla definizione fornita dall’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione della stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, ha accertato la responsabilità della società che non ha adottato i sistemi di sicurezza idonei ad evitare il grave infortunio sul lavoro concernente il dipendente e, in particolare, ha accertato in via incidentale la responsabilità penale del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla tutela del lavoro; non essendo emersa la delega delle funzioni relative alla sicurezza sul lavoro a specifico preposto, rispondono in via solidale – in via di regresso – la società e il legale rappresentante.
Il ricorso va dunque, accolto.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Pensione di reversibilità: i tagli non possono superare i redditi aggiuntivi

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

METALMECCANICA CONFAPI – E.B.M. – Bando Borse di studio 2021/2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

INPGI Gestione separata: versamento contributi minimi 2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: anno 2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

In scadenza il versamento annuale per gli artigiani metalmeccanici friulani

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta