L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti volti a comprendere se, ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, il luogo di effettuazione della prestazione debba o meno essere l’Italia, nell’ipotesi in cui una società di software fornisca la propria prestazione di servizi nei confronti di un committente, soggetto passivo stabilito all’estero, che sia direttamente o indirettamente controllato da una società Capogruppo, soggetto passivo IVA stabilito in Italia, la quale ha sottoscritto l’accordo quadro o contratto globale con il titolare delle licenze software (Agenzia Entrate – risposta 26 marzo 2021, n. 217). Al riguardo l’Amministrazione finanziaria ha precisato che per i servizi elettronici, effettuati a favore di soggetti passivi d’imposta, il luogo di effettuazione della prestazione è il luogo di stabilimento del committente. In particolare è previsto che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: Assumendo che si tratti di un servizio elettronico e che il committente del servizio elettronico sia un soggetto passivo d’imposta, il dubbio interpretativo sollevato riguarda l’individuazione dell’effettivo committente dei servizi di licensing e advisory tra l’utente non residente che effettua l’ordine di acquisto e la controllante italiana del predetto utente non residente, la quale ha previamente sottoscritto l’accordo quadro con il produttore del software che prevede l’acquisto di un numero di licenze software in un arco temporale stabilito, sulla base delle esigenze delle controllate. Al riguardo, l’art. 22 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, con specifico riferimento ai rapporti tra casa madre e stabile organizzazione, prevede che al fine di individuare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamini la natura e l’utilizzazione del servizio fornito . Quando l’analisi della natura e dell’utilizzazione del servizio fornito non consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, a tal fine, esamina in particolare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio. Tali criteri ermeneutici, funzionali ad individuare l’effettivo committente di un servizio (la casa madre oppure la stabile organizzazione, laddove per il contesto e le modalità di erogazione dello stesso tale circostanza sia dubbia) partendo innanzitutto dalla analisi della natura della prestazione dei servizi e poi delle clausole contrattuali, sebbene espressamente previsti solo nell’ambito degli specifici rapporti tra stabile organizzazione e casa madre, possono essere utilizzati anche nel caso di specie, in quanto rispondenti alla esigenza di applicare correttamente le norme sulla rilevanza territoriale dell’imposta in contesti in cui i soggetti passivi fornitori del servizio e i committenti sono stabiliti in Paesi diversi. Applicando dunque tali principi ermeneutici al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che i destinatari dei servizi elettronici erogati dalla società siano gli utenti finali stabiliti all’estero, ancorché controllati dalla Capogruppo italiana, firmataria del Contratto globale, e pertanto, sotto il profilo IVA, le prestazioni in commento, essendo privi del requisito della territorialità, sono fuori campo IVA. Va da sé che nella evenienza in cui l’utente sia stabilito nel territorio dello Stato, i servizi resi dalla società dovranno, di contro, essere assoggettati ad IVA in Italia, secondo le regole della fatturazione ordinaria.
– quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
– quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.