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Indicazioni operative sui contributi per assistenza contrattuale Confimea

16 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare INPS del 15 settembre 2021, n. 135, sono state fornite indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Confederazione delle associazioni d’imprese industriali, commerciali e artigiane, agricole, dei servizi e delle professioni (CONFIMEA), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.

Siglata il 13/4/2021 una convenzione dalla Confederazione delle associazioni d’imprese industriali, commerciali e artigiane, agricole, dei servizi e delle professioni (CONFIMEA), sulla base dello schema convenzionale per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o l’”Insoluto”.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

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