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Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca: istruzioni Inps

30 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

 

Indennità a favore degli operai agricoli a tempo determinato
L’articolo 69, commi da 1 a 5, del decreto Sostegni bis riconosce un’indennità una tantum, pari a 800 euro, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Nell’ambito di applicazione della disposizione rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8, L. 12 marzo 1968, n. 334, vale a dire i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari.
Con riferimento al requisito delle 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, l’Inps precisa che sono utili esclusivamente le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti al predetto anno, pertanto, non sono utili i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19, che con esclusivo riferimento ai lavoratori del settore agricolo, ai sensi dell’articolo 22 del decreto Cura Italia, sono equiparati al lavoro solo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020.
Ai beneficiari dell’indennità una tantum in questione, che non concorre alla formazione del reddito, non sono riconosciuti l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità può essere richiesta, dietro domanda, dagli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di pensione diretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/1994, e di cui al D. Lgs. n. 103/1996, nonché della c.d. APE sociale.
Inoltre è necessario che i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
L’indennità una tantum per i lavoratori agricoli è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021) del Reddito di cittadinanza.
Il beneficio è altresì incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla medesima data, del Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto Rilancio Italia, del Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021, e del Reddito di emergenza di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73 del 2021.
L’indennità in argomento non è, inoltre, cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni e agli articoli 42 e 69, comma 6, del decreto Sostegni bis. È invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
La misura è, inoltre, incompatibile con l’indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. ai lavoratori sportivi.
L’indennità è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. È invece incompatibile con la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.
In assenza di diverse previsioni normative, l’indennità in argomento è altresì compatibile anche con l’indennità di disoccupazione agricola, con l’indennità di disoccupazione NASpI e con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Inoltre è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Per l’accesso all’indennità gli operai agricoli a tempo determinato possono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine del 30 settembre 2021, in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Indennità a favore dei pescatori autonomi
Il medesimo articolo 69, al comma 6, prevede una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Si fa presente che i soci di cooperative richiamati dal medesimo comma 6 dell’articolo 69 quali destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
I lavoratori interessati, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
In analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19, anche l’indennità a favore dei pescatori autonomi è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità. Analogamente, l’indennità in commento è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Sempre in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19, l’indennità non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 42 e 69, comma 1, del medesimo decreto Sostegni bis, con l’indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. in favore della categoria dei lavoratori sportivi, nonché con il Reddito di emergenza.
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità con il Reddito di cittadinanza, ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19, si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
L’Istituto precisa che l’indennità è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alla indennità in argomento.
L’indennità una tantum a favore dei pescatori autonomi è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I potenziali destinatari dell’indennità per la fruizione della stessa devono presentare domanda – secondo le modalità di cui sopra – entro il termine del 30 settembre 2021.

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