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Indennità COVID-19 ex art. 9, DL n. 1042020: gestione istruttorie relative agli eventuali riesami

15 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande relative all’ndennità COVID-19 prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, l’Inps – con messaggio n. 143/2021 – fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

L’articolo 9 del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020 prevede la concessione di un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei: lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; òavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Le istruzioni amministrative in materia sono state fornite con circolare n. 125/2020.

Istruttoria automatizzata
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
L’Istituto precisa che l’istruttoria automatizzata prevede la concessione dell’indennità, come proroga, per i beneficiari dell’indennità del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. tuttavia, tale proroga automatizzata non è stata possibile nei casi in cui l’indennità fosse stata accolta a seguito di riesame da parte delle Strutture territoriali competenti. Per tali casistiche, verranno quindi fornite, con successivo messaggio, le istruzioni per gli operatori di Sede, al fine di procedere con la concessione del beneficio previsto dal decreto-legge n. 104/2020 e dalle successive proroghe previste dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (abrogato dall’articolo 1, co. 2, legge n. 176/2020, a decorrere dal 25 dicembre 2020, di cui restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base).

Richieste di riesame delle domande respinte
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero dalla data di notifica della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale dell’INPS.

Precisazioni per i riesami delle domande presentate dai lavoratori dello spettacolo
Con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo, l’Inps segnala che la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro, già trasmesse alle Strutture territoriali, deve essere verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e che il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

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