Con circolare n. 70/2021, l’Inps fornisce indicazioni sull’ambito di applicazione dell’art. 3-bis, DL n. 2/2021, il qualr ha previsto la sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Istituto richiama, inoltre, le istruzioni operative in ordine alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conseguiti dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dal personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché dagli operatori socio-sanitari a seguito di incarichi conferiti in relazione alle esigenze straordinarie per il contenimento dell’emergenza. Si forniscono, infine, indicazioni in merito agli effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 ha inserito nel DL n. 2/2021, dopo l’articolo 3, l’articolo 3-bis, che stabilisce una particolare disciplina con riferimento agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 Comunicazione all’INPS Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo Effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto in somministrazione Incompatibilità e incumulabilità dei trattamenti pensionistici di inabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo
L’articolo 3-bis, entrato in vigore il 13 marzo 2021, prevede che: “In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all’articolo 5, comma 9, del DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del DL n. 35/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”.
Dunque, per effetto di quanto sopra, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti per fare fronte all’emergenza COVID, l’INPS provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
In caso di pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, qualora alla data di conferimento dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento, la sospensione viene effettuata con riferimento alla quota in pagamento.
Le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere alle Strutture Inps competenti territorialmente in base alla residenza del pensionato, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata delle medesime, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, erogato a carico dell’Istituto.
L’articolo 2-bis, comma 5, del DL n. 18/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 27/2020, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, ha previsto, a decorrere dal 30 aprile 2020, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 (c.d. quota 100).
L’articolo 1, comma 423, della legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100.
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti, gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti, di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.
Lo stato di emergenza pandemica ha reso necessario, per lo svolgimento di alcune particolari attività volte al contenimento del contagio, il ricorso ad altre figure professionali; in particolare l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 ha previsto l’assunzione, con contratto a tempo determinato in somministrazione, di medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione.
Considerato che l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 non prevede fattispecie derogatorie alla disciplina di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente, con riferimento alle pensioni liquidate ai lavoratori precoci, ai titolari della cosiddetta pensione quota 100 e APE sociale, per il personale assunto con contratto in somministrazione, continua a trovare applicazione la normativa vigente in materia.
Per tutte le tipologie di incarichi conferiti ai percettori di pensioni di inabilità, restano ferme le disposizioni normative in materia di incompatibilità con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, laddove la normativa di riferimento lo preveda, nonché quelle di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.