Pronte le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo e le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 04 febbraio 2021, n. 34958) La fattura elettronica è quel documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al Sistema di Interscambio può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture. Integrazioni delle e-fatture per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente: Modalità e termini per le modifiche e integrazioni delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco B Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B. Pagamento dell’imposta di bollo Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo. Modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta L’Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata secondo quanto sopra disposto, trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC. La comunicazione contiene:
Il Sistema di Interscambio (SdI) è la struttura gestita dall’Agenzia delle entrate e istituita dal Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni destinatarie o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
Il cedente o prestatore è il soggetto che effettua una cessione di beni o esegue una prestazione di servizi ed emette fattura elettronica nei confronti di un altro soggetto detto cessionario/committente; l’intermediario delegato, invece, è uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che sia in possesso della delega al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero della delega al servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
a) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
b) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile).
li elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
a) in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
b) in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini sopra stabiliti, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il cedente/prestatore effettua il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.
Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi on-line offerti dall’Agenzia.