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Imputazione temporale dei ricavi da attività in appalto

22 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con Ordinanza n. 9977 del 15 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di reddito d’impresa, con riferimento alle attività svolte sulla base di contratti di appalto, ai fini della determinazione del reddito in un determinato periodo d’imposta, concorrono esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l’accettazione del committente, anche “tacita”.

La controversia ha origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d’impresa contestando l’imputazione temporale dei corrispettivi riferiti opere realizzate nell’ambito di un appalto.
Nella fattispecie, la società aveva imputato i ricavi all’anno precedente quello oggetto di accertamento considerando ai fini dell’imputazione temporale l’ultimazione dei lavori, mentre l’Ufficio ha rettificato il periodo di competenza dei ricavi in considerazione dell’accettazione delle opere, ritenendola avvenuta nell’anno accertato.
I giudici tributari hanno ritenuto valida la tesi del Fisco, confermando la legittimità della pretesa tributaria.
La società ha impugnato la decisione rilevando:
– l’omesso esame del fatto che le opere realizzate nell’ambito dell’appalto erano state terminate nell’anno precedente a quello accertato per cui i ricavi erano riferibili a detto anno;
– l’omesso esame, ai fini del principio di competenza dei ricavi, della corretta imputazione temporale in considerazione della circostanza che l’accettazione delle opere doveva ritenersi avvenuta nell’anno con la richiesta di agibilità.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, rilevando la violazione delle norme generali sui componenti del reddito d’impresa (art. 109 del TUIR).
La norma stabilisce, in particolare, che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali non sia disposto diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
In proposito la Corte Suprema ha affermato che, in virtù del principio di competenza nell’imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l’accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all’espressione, per “facta concludentia”, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (accettazione implicita).
Nella fattispecie, dunque, non può ritenersi corretta l’eccezione sollevata dalla società contribuente secondo cui l’imputazione dei redditi doveva coincidere con la data di ultimazione dei lavori tout court in considerazione dell’accettazione degli stessi da parte della stazione appaltante.
Secondo la Suprema Corte, invece, è fondata la deduzione della società contribuente riguardo all’omesso esame di una implicita accettazione delle opere in ragione della richiesta di agibilità da parte dell’appaltante avvenuta nell’anno in cui sono stati imputati i corrispondenti ricavi.
La richiesta di agibilità, infatti, integra quell’espressione, per “facta concludentia”, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione, che segna dunque il momento in cui i corrispettivi assumono rilevanza fiscale.
A fronte dell’eccezione sollevata dalla parte, il giudice di merito ha il dovere di verificare che le prestazioni di servizio nell’esercizio di competenza siano non solo ultimate, ma che, in relazione alle stesse, sia intervenuto il relativo collaudo o, almeno, l’accettazione tacita, della prestazione, a prescindere dall’epoca di fatturazione.

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