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Imposta sulla pubblicità: applicazione dell’imposta con riferimento ai singoli messaggi

19 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo (Corte di Cassazione – ordinanza 17 novembre 2021, n. 35109)

L’art. 17, D.P.R. n. 639 del 1972, disposizione legislativa sostanzialmente riprodotta dall’art. 7, D.Lgs. n. 507/1993, fa riferimento ad un collegamento funzionale tra una pluralità di messaggi pubblicitari ed alla funzione unitaria di essi, ossia ad una connessione che ben può prescindere dalla contiguità fisica dei diversi messaggi, ed in conseguenza di ciò, la pluralità di messaggi pubblicitari che presentano un collegamento strumentale inscindibile fra loro e hanno identico contenuto integra, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, un unico mezzo pubblicitario, anche se questi non sono tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza.

I giudici della Corte, sulla base di principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, ha tuttavia precisato, in tema di imposta sulla pubblicità, con riguardo ad una vetrina pubblicitaria contenente più messaggi pubblicitari staccati (nella specie targhette con nomi e programmi di cinema) che l’imposta va applicata al titolare della vetrina (in solido con i gestori delle sale cinematografiche) con riferimento ai singoli messaggi, ciascuno dei quali dà luogo ad un’autonoma imposizione, arrotondando al metro quadrato le superfici inferiori al metro quadrato ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. n. 639/1972.

Sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha comunque già da tempo stabilito il principio secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 507/1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

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