Può detrarre l’Iva assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, solo l’effettivo destinatario della merce importata, utilizzata nell’esercizio della propria attività (Agenzia entrate – principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13). Solo l’effettivo destinatario della merce importata, impiegata nell’esercizio della propria attività, può detrarre l’IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti nel rispetto della disposizione secondo cui “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Ai fini degli obblighi di registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che, per le medesime, valgono precedenti i chiarimenti resi sempre dell’Agenzia, laddove è stato detto che il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.