L’art. 1, D.L. n. 73/2021 (DL Sostegni-bis), pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, oltre a prevedere l’introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto, aggiuntivo a quello previsto dal DL Sostegni, introduce un ulteriore contributo “alternativo” e un contributo legato al peggioramento dei risultati economici. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Può essere anche riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. Contributo “alternativo” In alternativa al suddetto contributo, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Anche in tal caso, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta (D.Lgs. n. 446/1997). A scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Requisiti per ottenere il contributo Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32, D.P.R. n. 917/1986), nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis (26 maggio 2021). Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021), l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro. Modalità di richiesta Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. Al contributo si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per il contributo a fondo perduto introdotto dal DL Rilancio (art. 25, co. da 9 a 14, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo. Contributo per peggioramento dei risultati economici Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Inoltre, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta (D.Lgs. n. 446/1997). A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Requisiti per ottenere il contributo Come per il “contributo alternativo”, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32, D.P.R. n. 917/1986), nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis (26 maggio 2021). Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro. Modalità di richiesta Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Al contributo si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per il contributo a fondo perduto introdotto dal DL Rilancio (art. 25, co. da 9 a 14, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai dal DL Sostegni ed è
Al contributo bis, si applicano in quanto compatibili, le seguenti misure previste dal DL Sostegni (art. 1, co. 7, primo periodo e 9, D.L. n. 41/2021):
– il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta (D.Lgs. n. 446/1997);
– si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per il contributo a fondo perduto introdotto dal DL Rilancio (art. 25, co. da 9 a 14, D.L. n. 34/2020, conv., con modif. dalla L. n. 77/2020, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021), abbiano beneficiato del contributo introdotto dal DL Sostegni-bis, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere in alternativa. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Sostegni-bis), agli enti pubblici (art. 74, D.P.R. n. 917/1986) nonché agli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis, D.P.R. n. 917/1986).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021), l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
– 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
– 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
– 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
– 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni-bis), agli enti pubblici (art. 74, D.P.R. n. 917/1986) nonché agli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis, D.P.R. n. 917/1986).
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 34/2020, degli artt. 59 e 60, D.L. n. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 137/2020, dell’art. 2, D.L. n. 172/2020, dell’art. 1, D.L. n. 41/2021, e dell’art. 1, co. da 1 a 3 e co. da 5 a 13, D.L. n. 73/2021).
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.