In relazione all’esonero contributivo previsto in favore dei lavoratori che abbiano percepito nel 2019 un reddito non superiore a 50.000,00 euro e subito nell’anno 2020 un calo dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno precedente, nelle more della emanazione del decreto attuativo, gli iscritti che ritengano di essere possesso dei requisiti possono posticipare il versamento del contributo minimo 2021. In caso di mancata pubblicazione del decreto o nel caso in cui l’iscritto non possieda i requisiti per l’accesso al beneficio, la quota di esonero attribuitasi dall’iscritto non sarà soggetta a maggiorazioni per il tardivo pagamento, se versata entro il 31 dicembre 2021 (Inpgi, circolare 05 luglio 2021, n. 7)
In prossimità della scadenza del termine del 31 luglio previsto per il pagamento, da parte degli iscritti alla Gestione separata Inpgi, dei contributi minimi per l’anno 2021, l’Istituto fornisce le consuete istruzioni operative.
Sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2021 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Per i giornalisti con anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2021, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2021, quindi, possono versare il contributo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2016.
Parimenti, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2021 risultino già già titolari di un trattamento pensionistico diretto, il contributo soggettivo minimo dovuto è pari al 50% di quello ordinario. L’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno invece luogo alla riduzione del contributo.
Tipo contributo |
Contributo minimo ordinario |
Giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale |
Giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto) |
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Reddito minimo di riferimento | 2.143,67 | 1.071,83 | 2.143,67 |
Contributo Soggettivo (12%) | 257,24 | 128,62 | 128,62 |
Contributo Integrativo (4%) | 85,75 | 42,87 | 85,75 |
Contributo di maternità | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
Totale | 370,89 | 199,39 | 242,27 |
Il pagamento dei predetti contributi va eseguito con il modello F24/Accise, compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
– Ente: “P”;
– Provincia: campo da lasciare vuoto;
– Codice tributo: “G001”;
– “Codice identificativo: “22222”;
– Mese: “01”;
– Anno di riferimento: “2021”.
Alternativamente, il giornalista può effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’Inpgi, acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28), indicando quale causale del versamento: “AC 2021 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”.
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2021 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, sono esentati dal versamento del contributo minimo – previa comunicazione scritta di cessata attività – i giornalisti iscritti alla Gestione separata che alla data del 31 luglio 2021 non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2021 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica. Al contrario, laddove questi ultimi fossero interessati ad ottenere comunque la copertura contributiva nell’anno 2021, pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali, possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Ancora, come noto, per l’anno 2021 è stato disposto (art. 1, commi 20 e ss, L. 30 dicembre 2020, n. 178) l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti assicurati presso le casse previdenziali professionali autonome (quale, appunto, la Gestione separata Inpgi) ed alle apposite Gestioni Inps, purché abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito nell’anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno precedente.
Nelle more della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero, demandata all’adozione di uno o più decreti interministeriali, il Comitato Amministratore della Gestione separata ha deliberato che gli iscritti che ritengano di essere possesso dei requisiti previsti per godere dell’esonero contributivo, possono posticipare il versamento del contributo minimo 2021. In caso di mancata pubblicazione del decreto ovvero nel caso in cui l’iscritto non sia in possesso dei requisiti definitivi per l’accesso al beneficio, la quota di esonero contributivo attribuitasi dall’iscritto non sarà soggetta a maggiorazioni per il ritardato pagamento, sempreché la stessa risulti versata entro il 31 dicembre 2021.