Si forniscono chiarimenti sull’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata. La situazione debitoria oggetto delle comunicazioni di debito inviate attiene all’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, rilevata in seguito alle denunce Uniemens inviate dalle aziende committenti, oltre alle sanzioni civili calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento.
Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. Detto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione.
La comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito.
Vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, l’Inps comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate solo al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di 30 giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022.
Quanto alle situazioni di avvenuta notifica di comunicazioni di debito aventi ad oggetto la contribuzione relativa ai periodi per i quali erano operanti disposizioni normative di sospensione dei termini di versamento in relazione alle misure legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pur in presenza di avvenuti versamenti nella misura e secondo le tempistiche previste per le specifiche misure di rateazione, possono emergere le seguenti situazioni:
– non è stata presentata domanda di rateazione per il periodo oggetto di sospensione;
– non è stato inserito il codice di sospensione nelle denunce mensili Uniemens; è stato indicato nelle istanze di rateazione un importo a debito inferiore rispetto a quello dovuto per il periodo in esame, come risultante dai codici di sospensione indicati nei flussi Uniemens, mentre risulta versato ratealmente un importo complessivamente pari all’importo della contribuzione dovuta. In tali casi l’azienda committente o suo intermediario potrà tempestivamente chiedere la rettifica dei dati dichiarati nelle istanze di rateazione e, in caso di assenza del codice di sospensione, inviare le denunce Uniemens di modifica.