L’Agenzia delle Entrate con la risposta di consulenza giuridica del 13 aprile 2021, n. 3 ha fornito chiarimenti circa l’applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP). Le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate sono assoggettate alla ritenuta nella misura del 5%. La ritenuta del 5 % è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5%. Inoltre, è stato precisato altresì che in relazione alle rendite AVS, anche la ritenuta sulle pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi. Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta nell’ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, la ritenuta è applicata dagli istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia, mentre per le prestazioni LPP, la ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni. In tale ultimo caso, la ritenuta deve essere applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente; sarà cura del contribuente che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione. A tal fine, ai fini della corretta applicazione della ritenuta in argomento, il cliente deve fornire alla banca almeno le seguenti informazioni: – di essere fiscalmente residente in Italia; – che si tratta delle somme previste dall’art. 76, co. 1-bis, L. n. 413/1991; – nell’ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l’impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca; – l’importo lordo su cui applicare la ritenuta. Nel caso in cui l’accredito delle prestazioni LPP non venga canalizzato in Italia, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d’imposta, l’art. 76, co.1-bis, L. n. 413/19911 non può trovare applicazione, in quanto non prevede, per il percettore che abbia ricevuto l’accredito all’estero la possibilità di autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta assoggettando le somme ricevute ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF con la medesima aliquota del 5% che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.