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Garante privacy: chiarimenti sull’uso delle certificazioni verdi in “zona bianca”

7 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In seguito ai quesiti ricevuti da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi relativi all’uso delle certificazioni verdi in “zona bianca”, il Garante ha fornito chiarimenti interpretativi sulla disciplina vigente in materia, alla luce delle innovazioni introdotte nel quadro normativo dal DL n. 105/2021 (Comunicato 06 settembre 2021).

Le questioni sollevate coinvolgono il rapporto, sempre più complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche, tra le esigenze di sanità pubblica volte al contrasto della pandemia e i diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali il diritto alla protezione dei dati personali, l’autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica.
Sotto il profilo della protezione dei dati, la disciplina interna delle certificazioni verdi comporta un trattamento legittimo nella misura in agisca nel perimetro delineato dalla normativa vigente, vale a dire nell’ambito del combinato disposto degli artt. 9 del DL n. 52/2021, 9-bis, introdotto dall’art. 3 del DL n. 105/2021 e 13, del dPCM 17 giugno 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, co. 4, secondo periodo, del citato DL n. 52.
Il DL n. 105 del 2021 – oltre ad introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale – amplia, con l’art. 9-bis, l’ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi disciplinate, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività specificamente indicate. Prescindendo dall’esame della ragionevolezza di tale estensione, il Garante ha rilevato come il trattamento sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal dPCM 17 giugno 2021, attuativo dell’art. 9 cit.
In particolare, come espressamente chiarisce l’art. 9-bis, co. 4, secondo periodo, del DL n. 52, introdotto dall’art. 3 del DL n. 105, anche nelle nuove ipotesi di ostensione della certificazione verde, introdotte da quest’ultimo provvedimento, si applica la disciplina procedurale prevista dal dPCM 17 giugno 2021, ai fini delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni stesse. Tale disciplina procedurale comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde (mediante l’unica app consentita, sviluppata dal Ministero della salute, “VerificaC 19”), anche il potere di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui al citato dPCM.
Tra le garanzie previste dal dPCM 17 giugno 2021 è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma.
Dovrà invece – secondo il Garante – essere oggetto di garanzie maggiori, sotto il profilo della protezione dati, la disciplina transitoria della certificazione, in forma cartacea, da rilasciare ai soggetti esenti dall’obbligo di ostensione del pass, che nel rispetto del principio di minimizzazione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato.
Il combinato disposto dei DD.LL. nn. 52 e 105 del 2021, nonché del citato dPCM 17 giugno 2021 delinea, pertanto, presupposti e limiti dei doveri di verifica delle certificazioni verdi sanciti in capo ai gestori delle strutture interessate. Il trattamento dei dati personali funzionale a tali adempimenti, se condotto conformemente alla disciplina sopra esposta e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali non può, quindi, comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito.
Il trattamento in questione non necessita, peraltro, di autorizzazione da parte del Garante e va condotto, come già osservato, nel rispetto del complessivo quadro normativo sopra richiamato.

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