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Formazione professionale con Carte ILA: regime fiscale delle somme rimborsate

22 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Carta ILA è un titolo di credito che il beneficiario può utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di percorsi di auto-imprenditorialità, finanziati dalla Provincia con le risorse del FSE, attraverso una società ente-gestore. Le somme corrisposte dall’ente-gestore al beneficiario della Carta ILA a titolo di rimborso delle spese anticipate per l’acquisto dei servizi formativi costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. (Agenzia delle Entrate – Risposta 21 settembre 2021, n. 619).

La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale delle somme erogate ai titolari di Carta ILA (Individual Learning Account) a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di servizi di formazione professionale a cui hanno diritto.
Nell’ambito del progetto Youth Entrepreneur Path (YEP), la società gestisce per conto della Provincia l’erogazione dei servizi di sostegno alle idee imprenditoriali giovanili, mediante la prestazione di servizi di accompagnamento e l’erogazione di “Carte ILA”, previsti dal Programma Operativo della Provincia finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE).
L’obiettivo del progetto è quello di incrementare l’occupabilità e l’occupazione dei giovani nel mercato del lavoro, favorendo l’imprenditorialità giovanile e lo sviluppo di lavoro autonomo nella Provincia e offrendo ai partecipanti un programma completamente gratuito.
In particolare, i giovani partecipanti, dopo aver ricevuto dalla società ente-gestore i servizi di accompagnamento e orientamento alle idee imprenditoriali, ricevono dalla stessa società le Carte ILA con le quali possono scegliere e acquistare determinati servizi formativi, nell’ambito dei criteri individuati dalla Provincia. Più precisamente, i giovani partecipanti anticipano la spesa per acquistare i servizi formativi e successivamente, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, ne ricevono il rimborso dalla società ente-gestore, nei limiti del valore delle Carte ILA. L’ente-gestore, a sua volta, viene ristorato dalla Provincia di quanto erogato ai soggetti beneficiari delle Carte in sede di conversione in denaro del valore totale o parziale delle Carte medesime.
In altri termini, le Carte ILA sono titoli di credito che i beneficiari, e solo questi, possono “spendere” per l’acquisizione di servizi formativi (e accessori) per le aree di competenza a cui le Carte medesime si riferiscono. Le Carte possono essere utilizzate per uno o per più servizi formativi, nei limiti del valore complessivo delle carte medesime.
Si chiede quale sia il corretto regime fiscale applicabile, sia in capo all’ente-gestore che in capo all’assegnatario della Carta, ai rimborsi erogati a copertura delle spese anticipate dai giovani partecipanti per l’acquisto dei servizi formativi.

Secondo la disciplina del TUIR, sono riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
In proposito il Ministero delle Finanze ha chiarito che rientrano nell’ambito della suddetta previsione normativa e, in particolare, nella nozione di “assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale” oltre alle erogazioni per corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione professionale, anche quelle per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione di lavoro.
Sulla base di tale principio, quindi, è stato precisato che rientrano in tale previsione anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
In particolare, sono ritenuti soggetti a tassazione quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
– i contributi a fondo perduto erogati in favore di soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva della regione, in quanto si tratta di erogazioni corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e, quindi, l’inserimento nel mondo del lavoro;
– le ” borse di lavoro” erogate dalla Cassa delle ammende in favore di detenuti ed ex detenuti, collegate ad attività di studio e di addestramento professionale, ai fini del loro reinserimento nel mondo del lavoro esterno.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso in esame, l’assegnatario della Carta ILA consegue il diritto di “spendere” un credito finalizzato alla formazione attraverso lo schema dell’anticipo della spesa da parte del beneficiario e del successivo rimborso della medesima da parte della società (ente-gestore).
Quest’ultima, a sua volta, viene ristorata dalla Provincia di quanto erogato al soggetto beneficiario in sede di conversione in denaro del valore totale o parziale delle carte medesime.
In sostanza, la Carta è un titolo di credito che il beneficiario può utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di percorsi di auto-imprenditorialità, aventi la finalità di agevolare l’inserimento dei beneficiari medesimi nel mondo del lavoro.
In coerenza con tale ricostruzione, le somme rimborsate dalla Provincia all’ente-gestore non costituiscono reddito per quest’ultimo in quanto non rappresentano un corrispettivo, ma la mera restituzione delle somme anticipate ai beneficiari delle Carte per conto della Provincia.
Per quanto concerne le somme erogate ai beneficiari a titolo di ristoro delle spese da questi sostenute per l’acquisizione dei servizi formativi, invece, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in base alla normativa di riferimento, esse costituiscono, in capo ai beneficiari medesimi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Di conseguenza vanno applicate le corrispondenti disposizioni del TUIR relative alla determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e l’ente-gestore è tenuto agli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.

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