Online un nuovo aggiornamento, datato 25 marzo 2021, delle Faq del Fondo nuove competenze. Le 3 nuove Faq, relative alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori, sono la n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, la n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti e la n. 30 sull’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (Comunicato Anpa 26 marzo 2021). Il Fondo Nuove Competenze, istituito dall’art. 88, co. 1, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 e successivamente integrato dal D.L. n. 104/2020, è uno strumento che punta sulla formazione e riqualificazione delle risorse e si pone come misura alternativa alla Cassa Integrazione, con benefici quindi sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Infatti, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, è individuato in 250 ore.
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31dicembre 2021.
Ad ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l’individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.
L’art. 5, in particolare, dell’Avviso Fondo Nuove Competenze stabilisce i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze: 90 giorni dall’approvazione dell’istanza e 120 giorni dall’approvazione dell’istanza, in caso di istanza presentata e/o realizzata con l’intervento dei Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito. Circa i dubbi sul ricomprendere tali termini nelle attività finali di individuazione o validazione e messa in trasparenza delle competenze, la Faq n. 28 chiarisce che i termini individuati all’art. 5 dell’avviso sono riferiti solo alla realizzazione e conclusione delle attività di sviluppo delle competenze, le ulteriori attività finali, successive all’attività formativa, utili per redigere l’attestazione delle competenze sono da intendersi al di fuori del termine dei 90 e 120 giorni. La richiesta di saldo, però, unitamente all’attestazione delle competenze, deve essere presentata ad ANPAL entro 40 giorni dalla conclusione delle attività formative, se l’istanza è stata presentata prima del 18/02/2021 o entro 20 giorni se l’istanza è stata presentata dal 18/02/2021.
Per quanto concerne, poi, l’impossibilità per alcuni lavoratori inseriti nell’elenco lavoratori inviato in fase di istanza e oggetto di ammissione a contributo a prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze per motivazioni differenti – a titolo di esempio aspettativa, dimissioni, distacco, inabilità al lavoro temporaneo/permanente, infortunio, malattia, rinuncia al corso, etc. – la Faq n. 29 precisa che non è possibile procedere alla sostituzione del personale che, per qualunque motivazione, non possa prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze. Per tali dipendenti sarà però possibile presentare un’altra istanza di contributo.
La Faq n. 30, infine, con riferimento ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato precisa che è possibile presentare istanza per entrambi e che la stessa deve essere presentata dal datore di lavoro.