Si rendono note le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica. Dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “OS”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021. La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 20 maggio 2021 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto numero di richieste presentate, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato. Ne consegue che, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale “COVID-19”.
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del Fondo, assolve all’obbligo di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.