In materia di Sismabonus acquisti, in merito all’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non è richiesto che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito (Agenzia delle entrate – Risposta 08 ottobre 2021, n. 688). La detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore, spetta agli acquirenti le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
In tale evenienza, ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Con riferimento, invece, ai termini di presentazione dell’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei lavori, quest’ultimo e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
L’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali.
In merito all’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non è richiesto che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito.
Ne consegue che, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia, nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato dall’istante a maggio 2020 da un’impresa di costruzioni, il contribuente nel presupposto che abbia presentato al SUAP, entro la data del rogito, l’asseverazione può accedere all’agevolazione del cd. “Sisma bonus acquisti”.