Forniti chiarimenti sul sisma bonus acquisti, ex art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Agenzia delle Entrate – Risposta 11 febbraio 2021, n. 103). La società istante, che si occupa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “Sisma-bonus acquisti”) e dall’articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. “Superbonus”) in modo da consentire ai futuri acquirenti di poter fruire delle detrazioni previste dalle richiamate disposizioni.
Nello specifico, la stipula dell’atto di compravendita avverrà alla fine dei lavori, prevista indicativamente nei primi mesi del 2022. La società chiede di sapere se gli acquirenti degli immobili ricostruiti potranno beneficiare dell’agevolazione in argomento nell’ipotesi in cui effettueranno il sostenimento della spesa entro il 2021, oppure se è necessario che entro tale data siano ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero immobile.
Al riguardo, l’Agenzia rammenta che affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.