Ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal cd. “decreto sostegni”, si computano nel fatturato di riferimento dell’anno 2019 i corrispettivi fuori campo IVA della vendita di terreni agricoli dati in affitto dalla società prima della cessione (Agenzia delle Entrate – Risposta 12 luglio 2021, n. 472) L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle somme da includere nell’ammontare complessivo del fatturato 2019 ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal “decreto sostegni” (art. 1, co. 1, del D.L. n. 41 del 2021). In base alla norma agevolativa, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un Contributo a Fondo Perduto (di seguito “Contributo”) a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Con riferimento alle somme da includere nel fatturato, in particolare per quelle incassate a seguito della cessione di terreni e annessi fabbricati rurali che costituiscono operazioni fuori campo IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del calcolo della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, anche se a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, dal Decreto IVA e dal TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.
Il caso riguarda una società immobiliare, detentrice di terreni agricoli (iscritti a cespite, non ammortizzati), che li concedeva in affitto a terzi. Nel 2019, una volta cessati i contratti di affitto agricoli in essere, la società ha provveduto alla vendita dei terreni agricoli, emettendo fatture elettroniche fuori campo IVA.
Si chiede se i corrispettivi di vendita debbano essere conteggiati nel fatturato 2019 ai fini del contributo.
Il “Contributo” spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23 marzo 2021 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019).
Il “Contributo” spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del “Contributo” è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Tale principio, va applicato anche alle somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi o ai compensi.
Di conseguenza, anche se le somme non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, ovvero sono state fatturate fuori campo IVA, le stesse sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato ai fini del “Contributo”, generando altri componenti di reddito.