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Esonero occupazione giovanile stabile, prime istruzioni per il biennio 2021-2022

14 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo per l’assunzione, nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Pertanto, la misura non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Altresì, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario; le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36 anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione. Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. Non sono, invece, ostativi al riconoscimento dell’agevolazione:
– i periodi di apprendistato;
– uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
– i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato.
 L’esonero contributivo è applicabile anche:
– ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 3 aprile 2001, n. 142);
– alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano, invece, esclusi dal beneficio:
– il contratto di apprendistato;
– il contratto di lavoro domestico;
– il contratto di lavoro intermittente, ancorché sia stipulato a tempo indeterminato o preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità;
– il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, essendo il campo di applicazione limitato alle assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri;
– le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50).
Per le diverse fattispecie di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, trova invece applicazione il solo regime agevolato ordinario (art. 1, commi 106 e 108, L. 27 dicembre 2017, n. 205)
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500,00 euro (6.000,00 / 12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500,00 / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio:
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
– il contributo, ove dovuto, al FIS, ai Fondi bilaterali di solidarietà, anche alternativi, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
– i premi e i contributi dovuti all’Inail;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
– il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, essa spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Tuttavia, ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta per un periodo massimo di 48 mesi. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni generali (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015):
– l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, ovvero 2 mesi per i rapporti stagionali, la propria volontà di essere riassunto;
– presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Al riguardo, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate a tale emergenza, può comunque procedere a nuove assunzioni agevolate, laddove sussistano i presupposti legittimanti.
In relazione ai vincoli propri dell’esonero, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è poi subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
– il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
– il datore di lavoro non deve procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

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