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Esonero contributi imprese filiere agrituristiche: istruzioni Inps

13 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 57/2021, l’Inps fornisce indicazioni e integra le istruzioni operative sulle modalità di ingresso e i requisiti per l’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

L’articolo 222, comma 2, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, e successivamente modificato dall’art. 58-quater, comma 1, lett. a), D.L. 104/2020, prevede che a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il D.M. 15 settembre 2020, attuativo del citato articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, ha definito la disciplina dell’esonero per le imprese la cui attività è identificata dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto. Successivamente, il D.M. 10 dicembre 2020 ha definito la disciplina dell’esonero per le imprese delle filiere vitivinicole associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020.
Considerato che la disciplina prevista dal D.M. 10 dicembre 2020 per tali ultime imprese è identica a quella definita dal D.M. 15 settembre 2020 per le imprese individuate con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del medesimo decreto interministeriale, le indicazioni della circolare n. 57 in commento, salvo diverse precisazioni, si riferiscono a tutte le imprese destinatarie dell’esonero dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e non si applica, pertanto, nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020.
Inoltre, alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa.

Misura dell’esonero
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. In particolare, si ricorda, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
– ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento (cfr. circolare n. 40/2018).

Diritto alla fruizione
Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta, come già specificato, l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

Modalità di accesso all’esonero e disposizioni transitorie
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale.
I decreti interministeriali dispongono altresì, all’articolo 3, comma 1, che in attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime. La sospensione trova applicazione anche alle contribuzioni escluse dall’esonero sopra indicate.
Inoltre, in attesa della presentazione dell’istanza, la sospensione dei versamenti oggetto della misura comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende e dalla verifica della regolarità contributiva.
Una volta intervenuta la presentazione dell’istanza di esonero, in caso di regolarizzazione con modalità rateale ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 e successive modificazioni, per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa.
Le aziende che svolgono una delle attività individuate dai codici Ateco indicati negli allegati ai messaggi n. 3341/2020 e n. 4353/2020 o dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e che, in attesa della pubblicazione dei decreti interministeriali e della circolare, hanno sospeso i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020 devono provvedere ai versamenti, senza aggravio di somme accessorie, entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare in argomento qualora abbiano già raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni concesse o richieste nell’ambito del “Quadro temporaneo”. Qualora il pagamento non intervenga nei predetti termini, dalla stessa scadenza, saranno dovute le sanzioni civili per omissione, a nulla rilevando la presentazione dell’istanza.
In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nei casi di esito favorevole, con accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, entro il medesimo termine devono essere versate anche le contribuzioni escluse dall’esonero, qualora l’azienda non vi abbia già provveduto.
In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
L’esito negativo della verifica della conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate, che comporta la reiezione dell’istanza, se rilevato a seguito di ulteriori controlli, comporterà l’annullamento del provvedimento di esonero già adottato con il recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili.

Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8J”, che assume il nuovo significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alle mensilità da gennaio a giugno 2020, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L551”, avente il significato di “<Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”; nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Nel caso in cui le aziende interessate abbiano presentato le denunce insolute o parzialmente insolute provvederanno all’invio di un flusso regolarizzativo della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione “L552”, avente il significato di “Recupero esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”, presente all’interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/<CausaleACredito> indicando l’importo indicato nell’istanza.

Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8J”, avente il significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. Il codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.

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